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LO STATUTO DELL’A.S.B.

(registrato c/o il notaio Dott.ssa Graziella Gregorini in data 30/06/1998)

Art. 1 (Costituzione)

L’ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA BRESCIANA (A.S.B.), fondata nel 1982 con sede in Brescia, è una libera associazione di natura privata e senza fini di lucro.

Art. 2 (Sede)

L’A.S.B. ha sede legale a BRESCIA – Via Rose di Sotto n° 7 cap 25126.

Art. 3 (Finalità)

Lo scopo dell’A.S.B. è quello di promuovere ed effettuare ricerche sul carsismo in tutte le sue manifestazioni, di esplorare, catalogare, studiare e proteggere le grotte, con particolare riguardo alle cavità naturali ed artificiali della provincia di Brescia e di valorizzare e divulgare a fini scientifici e didattici i risultati ottenuti nelle ricerche e negli studi effettuati.

Art. 4 (Attività)

Per il conseguimento delle finalità sociali di cui all’art. 3 l’A.S.B. può:
a – decidere l’appartenenza, l’associazione o l’affiliazione ad Enti e/o Associazioni a carattere regionale, nazionale od internazionale;
b –  collaborare con organismi pubblici e privati;
c – avvalersi di collaborazioni esterne di Professionisti, Ricercatori, Istituti, Enti ed Associazioni;
d – editare e diffondere libri, produrre e diffondere audiovisivi, organizzare corsi, convegni, simposi, stage, azioni didattiche, visite ed escursioni guidate;
e – ricevere incarichi, stipulare contratti e convenzioni, con Enti, Istituti, Associazioni, Aziende e Privati.

Art. 5 (Durata)

La durata dell’A.S.B. è fissata a tempo indeterminato.

 Art. 6 (Disciplina uniforme  del rapporto associativo e delle modalità associative)

I soci di maggiore età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’A.S.B.  Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Vedi art. 5  4-sexies lettera C del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.

Art. 7 (Responsabilità)

Ogni Socio, all’atto di iscrizione, esonera l’A.S.B. da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in conseguenza dell’uso di attrezzature e strumenti di proprietà dell’A.S.B. o nel corso di escursioni e spedizioni organizzate dall’A.S.B. stessa.

Art. 8 (Quota Associativa)

La Quota Associativa, il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei Soci, è annuale.
Essa comprende la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e una Polizza Infortuni Personale.
La Quota Associativaandrà corrisposta al Tesoriere entro il 28 Febbraio dell’anno di competenza, salvo disposizioni diverse deliberate dall’Assemblea dei Soci.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.  Vedi art. 5  4 sexies, lettera F.

Art. 9 (Adesione)

Possono essere Soci dell’A.S.B. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che manifestino interesse e impegno in ordine alle finalità e alle attività di cui agli art. 3 e 4  del presente Statuto e che chiedano di diventare Soci accettando ed impegnandosi a rispettare lo Statuto stesso.

Art. 10 (Accettazione)

Per l’ammissione all’A.S.B. sarà sufficiente presentare al Consiglio Direttivo la domanda corredata di due firme di Soci, con anzianità di Socio di almeno due anni.
Il Consiglio, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci, comunicherà l’eventuale accettazione al nuovo Socio che, entro 30 giorni dalla comunicazione, dovrà corrispondere la quota associativa.

Art. 11 (Votazioni )

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa dell’anno corrente.

 Art. 12 (Decadenza Soci)

La qualifica di socio si perde:
a – per dimissioni volontarie, inviate per lettera al Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo.
b – per morosità nel versamento della quota associativa annua.
c – per radiazione deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per mancata osservanza delle norme statutarie e per comportamento lesivo nei confronti dell’A.S.B. e dei suoi Soci.

Art. 13 (Fondo Comune)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite dalle entrate ordinarie e straordinarie e dai beni mobili ed immobili acquisiti. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote associative e da ogni altro introito connesso all’attività dell’A.S.B. di cui all’art. 4, sempre in osservanza delle norme di legge.  Le entrate straordinarie sono rappresentate da sovvenzioni, contributi e donazioni ottenuti da Persone fisiche, Aziende, Enti Pubblici e/o Privati, e da attività marginali di carattere commerciale  che devono essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, come da art. 5  4-sexies ,lettera A.

 Art. 14 (Esercizio)

Il primo anno sociale si concluderà il 31 dicembre dell’anno di costituzione. I successivi anni sociali inizieranno il 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 (Eleggibilità libera)

L’A.S.B. applica i principi di eleggibilità libera degli organi amministrativi, del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del Codice Civile e della sovranità dell’Assemblea dei Soci. Vedi art. 111 comma 4 quinquies, lettera E del Testo Unico delle Imposte sui Redditi come modificato dall’art. 5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.

 Art. 16 (Organi )

Sono organi sociali dell’A.S.B.:
a – l’Assemblea dei Soci;
b – il Consiglio Direttivo;
c – il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 (Assemblea )

L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria ed è costituita in prima convocazione da un numero di soci presenti pari alla metà più uno degli associati; in seconda convocazione, dopo mezz’ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea è presieduta di volta in volta da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea ordinaria:
a – elegge con votazione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
b – delibera i programmi di massima delle attività da svolgere durante l’anno sociale, in base alle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci;
c – approva i bilanci;
d – fissa la quota associativa annuale e le modalità di riscossione;
e – ratifica l’accettazione dei nuovi Soci art. 10, nonché la radiazione prevista dall’art. 12 comma c
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante lettera, fax, avviso verbale anche telefonico, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno; spedito, consegnato a mano, o comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo per ragioni di urgenza, oppure quando venga richiesta per iscritto, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci. La convocazione deve avvenire  per iscritto mediante lettera o fax, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, spedito o consegnato a mano almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 18 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, tutti elettivi, con almeno tre anni continuativi di appartenenza all’A.S.B.; restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sua sostituzione viene fatta per surroga, subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere surrogato.
In caso di dimissioni del Presidente o della metà meno uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rieletto dall’Assemblea Straordinaria entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo uscente rimarrà nel frattempo in carica esclusivamente per l’ordinaria amministrazione fino alla rielezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche verbalmente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri, compreso il Presidente. Non è ammessa delega.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo rende esecutive le delibere dell’Assemblea dei Soci e decide quando ne ravvisi la necessità , la creazione di commissioni speciali di cui determina la natura, lo scopo e la composizione.
Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre nei limiti delle finalità e attività di cui agli art. 3, 4.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese  varie regolarmente documentate.

 Art. 19 (Cariche Sociali)

a – Il Presidente è il legale rappresentante dell’A.S.B., ne coordina le attività, ha potere di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, convoca il Consiglio Direttivo e ne rende esecutive le deliberazioni. Adempie ha tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo. Per provvedimenti di particolare urgenza può eccedere dall’ordinaria amministrazione, ma con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla delibera presa.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’A.S.B. di fronte a terzi ed in giudizio.
b – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento;
c – Il Segretario collabora con il Presidente per le questioni di ordinaria amministrazione e provvede al normale andamento dell’A.S.B., sovrintende all’esatta applicazione delle norme e discipline interne, si occupa del disbrigo della corrispondenza, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Sostituisce il Tesoriere in caso di assenza o legittimo impedimento di quest’ultimo.
d – Il Tesoriere elabora, nei limiti delle sue specifiche competenze e all’unisono con il Presidente, la formazione dei programmi economici e di bilancio dell’A.S.B. e specificatamente:

·        apertura e chiusura di conti correnti bancari, di corrispondenza, di libretti nominativi, alla sottoscrizione dei titoli di stato, nonché dare disposizioni per l’Italia e per l’estero per eseguire prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni all’ordine di terzi;

·        incassare quote associative, somme e quanto altro dovuto all’A.S.B. da chiunque, anche sotto forma di contributi, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme previste dalla legge;

·        riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèque ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, rimesse bancarie oltre a mandati dagli uffici pubblici di qualsiasi sede, in Italia  e all’estero;

·        tenere i libri contabili dell’A.S.B. e relativa documentazione, compiere tutti gli atti richiesti dai competenti uffici fiscali e tributari, emettere ricevute e fatture con relative quietanze;

·        fare qualsiasi operazione presso le Poste e Telegrafi, compreso l’apertura e la chiusura di conti correnti postali e relative operazioni di versamento e di prelievo, nonchè ritirare raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant’altro anche contenente valori.

·        Alla fine di ogni anno il Tesoriere redigerà il rendiconto economico-finanziario, ai sensi dell’art. 111 comma 4 quinquies, lettera D del Testo Unico delle Imposte Dirette sui redditi, come modificato dall’art. 5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.

 Art. 20 (Collegio Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra persone, anche non soci dell’A.S.B., che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti sorveglia la gestione economica dell’A.S.B. con riscontri di cassa almeno annuali e riferisce in merito all’Assemblea dei soci.
Rilevate irregolarità amministrative, deve comunicarle al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
In caso di dimissioni o decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme di surroga previste dall’art. 17 (Consiglio Direttivo).

 Art. 21 (Modifica Statuto)

Lo Statuto dell’A.S.B. può essere modificato tramite delibera di un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata secondo le modalità e poteri previsti dell’art. 16, su proposta sia dal Consiglio Direttivo sia dei 2/3 dei Soci dell’A.S.B.
Per le modifiche al presente Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Soci.

Art. 22 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell’A.S.B. può essere deliberato solo dall’Assemblea dei Soci in due Assemblee specificatamente  convocate, con intervallo tra l’una e l’altra di almeno tre mesi e con la presenza dei due terzi dei Soci.
Se per il difetto nel numero dei Soci, alcuna delle Assemblee andasse deserta, si convocherà entro trenta giorni, con apposito invito, una Assemblea supplementare, la quale sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
La proposta di scioglimento dovrà riportare in ciascuna Assemblea la maggioranza dei due terzi dei presenti.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà gli incaricati della liquidazione stabilendone i poteri.

Art. 23 (Liquidazione)

A seguito dello scioglimento dell’A.S.B., il patrimonio dell’associazione sarà consegnato alla Società Speleologica Italiana o ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Art. 24 (Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e leggi vigenti in materia.